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HomeLo statuto associativo di ANTURE

Lo statuto associativo di ANTURE

Art. 1

(Denominazione – Sede – Durata)

E’ costituita l’ organizzazione denominata “Associazione Nazionale Malati di tumore del rene”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o – in forma abbreviata – “A.N. TU. RE. ONLUS”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inseritanelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare

L’Associazione ha sede legale nel Via Pesaro 32 – 34079 Staranzano (GO) e potrà istituire sedi e uffici secondari anche altrove.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione ha durata illimitata e svolge la propria opera in Italia mediante articolazioni territoriali; la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2

(Norme regolatrici)

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio direttivo nel rispetto del presente statuto, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo.

Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate dagli organi dell’Associazione e da tutti i soci.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Il presente statuto potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Art. 4

(Finalità e attività)

L’Associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, pari opportunità, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, esclusione dei soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio direttivo), sovranità dell’Assemblea.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusive finalità di solidarietà sociale quali: 1) il sostegno psicologico, l’integrazione sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla

previdenza e all’assistenza sociale, alle cure e alla riabilitazione, alle assicurazioni vita e salute, alla tutela delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali alla tutela della famiglia dei malati di tumore del rene e delle persone guarite, e – per quanto di competenza – dei loro caregiver familiari e delle loro famiglie, nonché 2) il supporto economico all’attività di ricerca, pre-clinica e clinica, su questo tipo di tumori, alle condizioni stabilite dal comma 2 bis dell’art. 10 del D.Lgs 460/1997.

L’Associazione si propone altresì di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l’integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati di tumore del rene e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L’Associazione tutela inoltre gli interessi e i diritti dei malati con disabilità, dei loro familiari e caregiver, familiari anche esercitando le azioni e gli interventi di cui all’art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.

In particolare, l’Associazione si propone di:

a) realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, per l’affermazione dei diritti civili dei malati di tumore del rene avendo particolare riguardo all’inclusione e al re-inserimento sociale e lavorativo;

b) assicurare una informativa puntuale e personalizzata ai malati di tumore del rene, ai familiari e ai caregiver familiari – lungo tutto il percorso della malattia fino al ritorno alla normalità e all’attività produttiva o al pensionamento;

c) assicurare un percorso di formazione per il personale (operatori sanitari, collaboratori, volontari, ecc.) assegnato all’accoglienza e all’informazione, nonchè agli altri presidi assistenziali ed informativi gestiti dall’Associazione. Il percorso di formazione sopra richiamato deve considerarsi attività accessoria in quanto integrativa di quelle istituzionali ed è rivolta esclusivamente al personale operante all’interno dell’associazione per il perseguimento delle finalità solidaristiche della medesima, al fine di individuare il bisogno di sapere espresso e inespresso dei malati, dei caregiver familiari e delle famiglie dei pazienti con neoplasie renali e delle persone guarite dal tumore del rene, nonché di fornire informazioni personalizzate, corrette e aggiornate, nella modalità comunicativa più adeguata;

d) difendere la dignità dei malati di tumore del rene e delle loro famiglie, facendosi portavoce delle loro esigenze nei confronti delle istituzioni;

e) supportare in conformità al comma 2 bis art. 10 del DL 46/97, attività di studio e di ricerca scientifica sulla neoplasia del rene, finalizzate ad un miglioramento della conoscenza di questa malattia, all’erogazione delle migliori e più innovative terapie al maggior numero possibile di pazienti, sempre nel rispetto delle esigenze dei malati, dei loro familiari e dei caregiver familiari ;

f) Assicurare il supporto ai pazienti in difficoltà economica mediante l’acquisto diretto di farmaci innovativi e garantire loro l’accesso a test diagnostici innovativi, nel rispetto delle attuali norme di Legge;

g) fornire informazione con riguardo alla neoplasia del rene sui servizi sanitari e sociali, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all’interno delle strutture sanitarie, di accoglienza e di riabilitazione;

h) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi l’emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati di tumore del rene, dei loro familiari e caregiver familiari e delle persone guarite dal tumore del rene;

Per la concreta realizzazione di tali attività l’Associazione ricercherà e promuoverà l’intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari, che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti, Enti di ricerca e Università, enti e organizzazioni pubbliche e private che si occupano, salvo altro, di sanità, lavoro, previdenza e assistenza, assicurazioni, famiglia e minori, comunicazione, in particolare scientifica, a livello nazionale ed internazionale.

Art. 5

L’Associazione non può esercitare attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6

Vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Vi è l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7

(Ammissione)

L’Associazione è a carattere aperto.
Gli associati sono le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato che condividono le finalità del presente statuto e che intendono impegnarsi concretamente per la loro realizzazione.
Possono aderire all’Associazione altri enti senza scopo di lucro fino al limite del cinquanta per cento del numero di Organizzazioni di volontariato.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato.
La relativa deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’organo amministrativo.
Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all’Associazione. Come tali, partecipano attivamente alla vita dell’organizzazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee direttamente o tramite socio da loro delegato.
Sono soci sostenitori coloro che partecipano alla attività dell’Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.
L’ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i soci ordinari.
Ai soci fondatori, ordinari e sostenitori, spettano eguali diritti e doveri.

Art. 8

(Diritti e doveri dei soci)
Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Gli associati hanno il diritto di:

– partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
– eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

– essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata in qualità di volontari, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

– recedere dall’appartenenza;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
– esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l’esame entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I soci dell’Associazione hanno il dovere di:
– rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti di esecuzione;
– rispettare le delibere degli organi sociali;
– partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’ organizzazione e alla

realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito; – versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito; – non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.

Art. 9

(Perdita della qualifica di socio) La qualità di associato si perde:

– per morte, recesso o esclusione;
– per cessazione dell’attività dell’Associazione.

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo inviata a mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.
Il recesso avrà efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio direttivo ha ricevuta la notifica della volontà di recesso.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione.
L’esclusione del socio può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere decisa dall’Assemblea.
Il provvedimento di esclusione è notificato al socio escluso entro trenta giorni dalla delibera dell’Assemblea e deve contenere le motivazioni della decisione. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione può proporre ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 24 del codice civile.

Art. 10

(Organi)

Sono organi dell’organizzazione:

– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo; – il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Direttore;
– il Comitato scientifico; – l’Organo di controllo

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del Direttore e dei membri dell’Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, co. 2 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali elettive hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Art. 11

(Assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano. è convocata almeno una volta all’anno e può tenersi in qualunque luogo, purché in territorio italiano.
È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.
I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è conservato presso l’Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci. L’Assemblea si potrà svolgere anche con modalità di audiovideo conferenza e comunque con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2370 , quarto comma , 2479 bis , quarto comma, e 2538, sesto comma del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Art. 12

(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

– determina il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo;
– nomina e revoca l’Organo di controllo, ove previsto per Legge;
– approva il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei

loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– fissa l’importo della quota annuale associativa;
– approva la relazione annuale sull’attività dell’Associazione;
– approva il bilancio preventivo e il programma annuale delle attività dell’Associazione
– delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti di esecuzione dello statuto; – delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

(Convocazione)

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata e firmata di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita, anche via fax o via e-mail, a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet, sulla pubblicazione informativa dell’Associazione, o su organi di stampa.

In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.

Art. 14

(Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
In seconda convocazione, che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l’Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 15

(Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sull’eventuale devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e del presente statuto, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 16

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.
Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 9 (nove), tra cui il Presidente che ne fa parte. I membri sono eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate o enti associati, per la durata di quattro anni.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dalla legge. Si applica l’articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi degli amministratori è regolato dall’articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti, anche telematicamente, la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un suo delegato selezionato tra i componenti del Consiglio direttivo stesso sia nella sede legale della Associazione che altrove, almeno una volta all’anno. La convocazione può avvenire anche su proposta di almeno due componenti ma deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
– amministra l’Associazione;
– nomina il Direttore;
– realizza il programma di lavoro dell’organizzazione, promuovendone e coordinandone l’attività e

autorizzandone la spesa;
– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

– predispone il bilancio d’esercizio in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni applicabili;

– decide sull’avvio o sull’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
– accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
– con deliberazione all’unanimità, nomina il Presidente Onorario e può attribuire cariche onorarie a soci o

benefattori dell’associazione per particolari e rilevanti meriti. Tali cariche sono gratuite e valide fino a revoca e non attribuiscono poteri di rappresentanza legale né diritto di voto.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 17

(Presidente)

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, curandone l’ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe; cura le relazioni con enti pubblici e privati.
Il Presidente cessa dalla carica allo scadere del mandato, in caso di dimissioni, nel caso in cui non convochi l’Assemblea o il Consiglio direttivo e così come previsto dallo statuto.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 18

(Segretario)

Il Segretario ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; – rappresenta il Consiglio direttivo nei confronti dell’Organo di controllo eventualmente costituito.
– coadiuva il Presidente per l’attuazione di quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio.

Art. 19

(Tesoriere)

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
– predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese

di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di maggio;
– provvede alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell’Associazione nonché alla

conservazione della documentazione relativa;
– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del

Consiglio direttivo.

Art. 20

(Rappresentanza legale)

Il Segretario e/o il Tesoriere hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Previa delibera del Consiglio direttivo ciascuno di essi può delegare le proprie funzioni ad altri membri del Consiglio stesso.
Gli stessi sempre disgiuntamente possono altresì promuovere azioni giudiziarie, compromessi e transazioni, nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi.

Art. 21

(Direttore)

Il Direttore è il responsabile operativo dell’Associazione. In particolare, egli:

  1. a) provvede alla gestione organizzativa e amministrativa dell’ufficio, nonché alla definizione e promozione di singoli programmi ed iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
  2. b) partecipa alle sedute degli organi dell’Associazione con funzione consultiva;
  3. c) collabora con il Consiglio direttivo e in particolare con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
  4. d) coadiuva il Tesoriere nella predisposizione dei documenti di Bilancio;
  5. e) concorre all’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo;
  6. f) provvede alla conservazione dell’archivio dell’Associazione;
  7. g) è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.

Art. 22

(Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell’Associazione ed è composto da un numero variabile di membri tra 3 (tre) e 7 (sette), scelti e nominati dal Consiglio direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, o tra gli enti e le istituzioni particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo nomina tra i componenti del Comitato scientifico un Presidente.
I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Consiglio direttivo per il rimanente periodo del quadriennio in corso.
Il Comitato scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai progetti assistenziali e di supporto economico alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale; svolge altresì funzioni operative in riferimento ai progetti di supporto a pazienti in difficoltà economica finalizzati al reperimento di farmaci innovativi e all’accesso a test diagnostici innovativi, sempre nel rispetto della vigente legislazione; effettua attività di supporto ad ogni altra questione per la quale l’organo di gestione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti tecnico-scientifici delle singole attività.
Il funzionamento del Comitato scientifico è disciplinato da un regolamento di organizzazione predisposto dal Consiglio direttivo.

Art. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

– contributi dei soci e/o di privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

Art. 24

(Beni)

I beni dell’Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dai soci.

Art. 25

(Bilancio)

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni normative.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo. Il Consiglio direttivo cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte dall’Associazione ai sensi dell’art. 5 del presente statuto.

Art. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal legale rappresentante dell’Associazione medesima.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Art. 27

(Personale retribuito)

L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalle leggi applicabili.
I rapporti tra l’Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai vigenti contratti collettivi di lavoro e da eventuale regolamento adottato dall’organizzazione, nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del Dlgs 460/97.

Art. 28

(Responsabilità e assicurazione dei soci)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 29

(Responsabilità dell’organizzazione)

L’associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 30

(Assicurazione dell’organizzazione)

L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

Art. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32

(Disposizioni finali) .

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di ONLUS.